L'importante è che la morte ci colga vivi (Marcello Marchesi)

"L'importante è che la morte ci colga vivi" (Marcello Marchesi)

martedì 27 gennaio 2009

MOVIMENTI DI OCCUPAZIONE DEL BLOG DA PARTE DELLA TELEVISIONE DI STATO

AVEVO NOTATO CON CURIOSITA' MISTA A DISPREZZO COME, SULLA SCORTA DELL'ESPERIENZA DI PAPERISSIMA CON I FILMATI AMATORIALI CURIOSI E LA RUBRICA DI STRISCIA LA NOTIZIA "FATTO MATTO", I TELEGIORNALI DI STATO ( CHE SONO SETTE ALMENO )  AVESSERO LANCIATO DUE MODE : UNA DI INVITARE I TELESPETTATORI A PARTECIPARE AI PROPRI SONDAGGI, L'ALTRA DI INVITARLI A INVIARE LORO FILMATI CON LA SCUSA DEL GIORNALISTA DI QUARTIERE FAI DA TE.


per esempio se vai sul sto www.tg1.rai.it trovi l'icona "i vostri video - il tg1 sei tu - i vostri video in onda su tg1."


STASERA, NAVIGANDO FRA I POST DI SPLINDER, HO TROVATO UN INTERVENTO DI STEFANO MASSA MOLTO INTERESSANTE  http://comunicazionepolitica.splinder.com/  CHE RACCONTA DI UN ARTICOLO DI REPUBBLICA BASATO SU QUELLO DI "L'ALTROCONSUMO" CHE RIPORTA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER SOTTOMETTERE IL BLOG AL POTERE DEL REGIME PUBBLICITARIO FATTA ATTRAVERSO LA SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - CHE SI SENTIREBBE INGIUSTAMENTE PRIVATA DEI PROPRI GUADAGNI DALL'USO SPREGIUDICATO FATTO DEI PROPRI DIRITTI DAGLI UTENTI DI INERNET http://www.altroconsumo.it/giustizia/20090123/proposta-di-legge-Attach_s231163.pdf , COME DI SEGUITO POTETE LEGGERE :



PROPOSTA DI LEGGE


 


Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell’ingegno

Art. 1



(Principi generali)






     


  1. 1. L’immissione e la fruizione delle opere dell’ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni della presente legge.

  2.  



    Art. 2



    (Costituzione di piattaforme telematiche)






       


    1. 1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l’immissione e la fruizione legittime e gratuite di opere dell’ingegno. I prestatori di servizi della società dell’informazione che realizzano le dette piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti relativi alle opere dell’ingegno diffuse per il loro tramite, attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse.

    2.  



      Art. 3



      (Delega al Governo)







             


          1. b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il commercio elettronico;

          2.  


             


          3. c) salvaguardia ed incentivazione dell’attività produttiva ed industriale dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

          4.  


             


          5. d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

          6.  


             


          7. e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario;

          8.  


             


          9. f) massima accessibilità delle opere dell’ingegno da parte degli utilizzatori delle piattaforme telematiche;

          10.  


             


          11. g) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti sulle opere ingegno immesse, circolanti e fruite tramite le dette piattaforme telematiche, anche attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti diritti d’autore e dei relativi diritti connessi;

          12.  


             


          13. h) previsione dell’attribuzione ai prestatori di servizi della società dell’informazione operanti su dette piattaforme telematiche di obblighi di controllo e di rendicontazione ai fini di una corretta attribuzione delle remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti sulle opere ingegno;

          14.  


             


          15. i) attribuzione di poteri di controllo alle Autorità di Governo ed alle Forze dell’ordine per la salvaguardia su tali piattaforme telematiche del rispetto di norme imperative, dell’ordine pubblico, del buon costume, ivi inclusa la tutela dei minori;

          16.  





        l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile ed amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendosi per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate da ripetitività, abitualità, professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario;



         




             


          1. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

          2.  


             


          3. 3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.



        IL REGIME PUBBLICITARIO COLPISCE ANCORA! SOLO PER SOLDI!




             





         


      1. 1. Ai fini previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente l’istituzione la disciplina di piattaforme telematiche nazionali, corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

      2.  


         


      3. a) inquadramento della normativa nei principi generali e negli istituti di diritto d’autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;

      4.  


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