L'importante è che la morte ci colga vivi (Marcello Marchesi)

"L'importante è che la morte ci colga vivi" (Marcello Marchesi)

domenica 25 gennaio 2009

RINGRAZIO LEONARDO 58 NEL SUO BLOG MI FA NOTARE UNA PICCOLA COSA.

PARLAVA DELLO STUPRO DI CAPODANNO A ROMA - PER INCISO L'AUTORE NON E' UN EXTRACOMUNITARIO - E POSTAVA L'ARTICOLO DEL CODICE PENALE 609 CHE DISCIPLINA IL REATO.


VI SI LEGGE :


Articolo 609 bis del Codice Penale italiano:


" Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. "


HO NOTATO UNA PICCOLA COSA, DI QUELLE PICCOLE COSE CHE HANNO GRANDI IMPLICAZIONI. IL REATO E' PUNIBILE CON UNA CONDANNA DA 5 A 10 ANNI DI RECLUSIONE. LA PROPOSTA BERLUSKAZZ SULLE INTERCETTAZIONI PREVEDE CHE NON SI APPLICHINO A REATI CHE PREVEDANO PENE INFERIORI A 10 ANNI DI GALERA. SE IL COLPEVOLE NON CONFESSA, LA FORZA PUBBLICA NON POTRA' ACCEDERE ALLE INTERCETTAZIONI PER TROVARE LE PROVE OCCORRENTI. STATE ATTENTI ALLE LEGGI FRETTOLOSE DEL GOVERNO. NON SI SA MAI CHE CONSEGUENZE PORTINO CON SE'.


LEGGIAMO L'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA GOVERNATIVA 13.06.08 :



Art. 3

(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)

 


1. L'articolo 266 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«266 - (Limiti di ammissibilità): 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive, e la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:


a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti di cui agli articoli 51 commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);

c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone con il mezzo del telefono.

 


2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.


3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».


IL REGIME PUBBLICITARIO AVANZA IN MEZZO ALLE ROVINE D'ITALIA.


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