L'importante è che la morte ci colga vivi (Marcello Marchesi)

"L'importante è che la morte ci colga vivi" (Marcello Marchesi)

venerdì 14 novembre 2008

PERCHE' LA LIBERTA' DEI BLOGGER E' IN GRAVISSIMO PERICOLO

E' IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA IN QUESTI GIORNI UN PROGETTO DI LEGGE DI PROPOSTA PARLAMENTARE CHE LIMITEREBBE LA LIBERTA' DEI BLOGGER. IL TESTO :


Capo II                                         PRODOTTO E ATTIVITÀ EDITORIALI


                                                                                         Art. 2.


(Definizione di prodotto editoriale).

      1. Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.

      2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione


aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.

      3. La presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi, fatti salvi i casi in cui tale applicazione sia espressamente prevista. 
 

Art. 3.
(Tutela del prodotto editoriale).

      1. L'originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell'intelligenza e del lavoro della persona. La protezione della proprietà intellettuale del prodotto editoriale tiene conto dell'interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione della conoscenza.  


Art. 4.
(Rassegne stampa).

      1. I soggetti che attraverso la sola riproduzione di articoli quotidiani o periodici realizzano rassegne stampa, ivi comprese quelle ad uso interno, sono tenuti a riconoscere i diritti degli autori degli articoli riprodotti e degli editori delle testate da cui gli articoli sono tratti.  


Art. 5.
(Prodotti editoriali integrativi o collaterali).

      1. Ai fini della presente legge, per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente al prodotto editoriale principale.

      2. I prodotti editoriali integrativi o collaterali seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti ai fini fiscali.

      3. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti: «; in tale caso».  


Art. 6.
(Esercizio dell'attività editoriale).

      1. Ai fini della presente legge, per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e alla distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.  


Art. 7.
(Registro degli operatori di comunicazione).

      1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l'attività editoriale sono tenuti all'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.

      2. L'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni dei giornali quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il tribunale, di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base al citato articolo 5 della legge n. 47 del 1948.

      3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

      4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione nonché per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all'iscrizione ai sensi della presente legge mediante modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto delle disposizioni stabilite nell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.  


Art. 8.
(Attività editoriale sulla rete internet).

      1. L'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale sulla rete internet rileva anche ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.

      2. Per le attività editoriali svolte sulla rete internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

      3. Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un'organizzazione imprenditoriale del lavoro.


NELL'ARTICOLO 2, DEFINIZIONE DI PRODOTTO EDITORIALE, SIAMO TUTTI COMPRESI. IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DIVENTERA' SOLO IL RICEVERLA. DOVERSI ISCRIVERE COME SOGGETTO EDITORIALE LIMITERA' MOLTO LA LIBERTA' DEI BLOGGER, DOVENDOSI CONFRONTARSI CON LE LEGGI SULLA STAMPA E I REATI CONNESSI.


PER INFORMAZIONE E DISCUSSIONE : http://lucaspinelli.com/?p=225   VEDERE ANCHE IL SITO http://www.minotti.net/2008/11/09/play-it-again-levi/ 


INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 9 GIUGNO 2008, http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0014370  ASSEGNATA IN SEDE REFERENTE ALLA VII COMMISSIONE CULTURA IL 6 NOVEMBRE 2008. LA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA HA PER PRESIDENTE VALENTINA APREA , http://www.valentinaaprea.it/chi-sono/  DIRETTORE DIDATTICO DI MILANO 3, LA CITTADELLA COSTRUITA DA BERLUSCONI, DOVE STUDIANO I FIGLI DI PAOLO BERLUSCONI E AUTRICE DEL FAMOSO PROGRAMMA DELLE 3 "I" BERLUSCONIANE ALLEGRAMENTE GETTATO AI PESCI DALLA GELMINI. CI SONO ALTRI 44 (!) MEMBRI http://www.camera.it/organiparlamentarism/10085/242/4413/4537/commissionepermanentexml.asp SE AVETE INFORMAZIONI SU DI LORO ... GRAZIE.

1 commento:

  1. Una pessima proposta di riforma. C'è voglia di Grande Fratello nei palazzi del potere....

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